Art. 4

In vigore dal 12 nov 1998
1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale" l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all', sesto comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di commercio.
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