Art. 1

In vigore dal 12 nov 1998
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"; Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attività tecnico-scientifiche dell'ANPA consistono, tra l'altro: a) "nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali"; b) "nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale"; c) "nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazione internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale"; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di eco gestione e di audit ambientale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto in particolare l'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smalti mento dei rifiuti industriali; Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di recupero e di smalti mento in esercizio, e ne assicura la pubblicità; Visto l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio 1997 tra l'ANPA e l'UNIONCAMERE; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del 29 luglio 1998 numero prot. UL/98/14957; A D O T T A il presente regolamento: . 1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non siano state ancora costituite, nelle more dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le sezioni regionali sono istituite presso la regione.
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urn:nir:ministero.ambiente:decreto.ministeriale:1998-08-04;372#art-1

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