Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 11 gen 1996
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione di grazia e giustizia abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione di grazia e giustizia, della richiesta o della proposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-2