Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 gen 1996
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1993;
Considerato che per i termini si è potuto seguire soltanto in parte l'indicazione del Consiglio di Stato in quanto la complessità oggettiva di alcuni procedimenti, il numero dei relativi interessati e il periodo assegnato all'attività di altre amministrazioni hanno reso impossibile ricondurre tutti i termini al massimo di un anno;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota 7942 del 20 novembre 1995;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia che sia conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione di grazia e giustizia devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-1