Art. 4
Disposizione transitoria
In vigore dal 31 mar 1995
1. Per tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito presentare domanda di autorizzazione da rilasciare, ai sensi dell'art. 319 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sulla base delle prove di cui all'allegato 1, parte II, appendice H.
2. Trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietato collegare alla rete pubblica apparecchiature terminali per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 319 del codice postale e delle telecomunicazioni, con esclusione di quelle in esercizio alla medesima data.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 gennaio 1995
Il Ministro: TATARELLA Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1995
Registro n. 3 Poste, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1995-01-05;71#art-4