Art. 1

Definizioni

In vigore dal 31 mar 1995
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che approva il regolamento recante disposizioni di attuazione della predetta legge 28 marzo 1991, n. 109; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni; Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/85768/4267DL del 28 dicembre 1994); ADOTTA il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) "apparecchiatura terminale": l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico; b) "punto terminale di rete": per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente; c) "impianto mobile": sistema d'utente costituito da una apparecchiatura terminale nonché da un adeguato sistema d'antenna e relativi accessori, collegati via radio ai punti terminali della rete pubblica.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1995-01-05;71#art-1

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