Art. 1
Definizioni
In vigore dal 31 mar 1995
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che approva il regolamento recante disposizioni di attuazione della predetta legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/85768/4267DL del 28 dicembre 1994);
ADOTTA
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiatura terminale": l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
b) "punto terminale di rete": per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente;
c) "impianto mobile": sistema d'utente costituito da una apparecchiatura terminale nonché da un adeguato sistema d'antenna e relativi accessori, collegati via radio ai punti terminali della rete pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1995-01-05;71#art-1