Art. 2
In vigore dal 15 ott 1994
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere a), secondo trattino, e d), non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 1994
Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 263
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1994-07-26;558#art-2