Art. 1
In vigore dal 15 ott 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22, della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 6 aprile 1994 n. 334;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 21 marzo 1977;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 25 luglio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e suc- cessive modificazioni è modificato come segue:
a) Titolo I - A Antimicrobici.
- Alle voci "E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito, E 222 sodio bisolfito, E 223 sodio metabisolfito, E 224 potassio metabisolfito, E 226 calcio solfito, E 227 calcio bisolfito, E 228 potassio solfito acido" è inserito il seguente caso d'impiego: "albicocche secche, 2000 mg/kg".
- Alle voci: "E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato" è inserito il seguente caso d'impiego: "insalata mista di verdure, 1000 mg/kg".
b) Titolo I - C Antiossidanti.
- Alla voce "E 330 acido citrico" è inserito il seguente caso d'impiego: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
c) Titolo II - A Stabilizzanti, addensanti e gelificanti.
- Alle voci "E 410 farina di semi di carrube ed E 412 farina di semi di guar" la dizione "salse 0,5%" è sostituita dalla seguente: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
d) Titolo II - B Emulsionanti.
- È inserita la voce: "sorbitano monostearato" con il seguente caso d'impiego: "lievito secco per la panificazione, 0,5%".
e) Titolo III - Esaltatori di sapidità.
- Alla voce "621 glutammato monosodico" la dizione "salse 1%, preparati per salse 1%" è sostituita dalla seguente: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
2. Nella sezione B dell'elenco allegato al decreto ministeriale del 22 dicembre 1967, viene inserita la dizione: "salse e preparati per salse (con esclusione dei prodotti a base di pomodoro), limitatamente all'impiego dei seguenti coloranti: E 101 lattoflavina, E 150 caramello, E 160 carotinoidi, E 162 rosso di barbabietola".
3. Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce "n. 14 amido acetilato a reticolazione adipica" è incluso il seguente caso d'impiego: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1994-07-26;558#art-1