Art. 1

In vigore dal 15 ott 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22, della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 6 aprile 1994 n. 334; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1› febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 21 marzo 1977; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971; Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 25 luglio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e suc- cessive modificazioni è modificato come segue: a) Titolo I - A Antimicrobici. - Alle voci "E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito, E 222 sodio bisolfito, E 223 sodio metabisolfito, E 224 potassio metabisolfito, E 226 calcio solfito, E 227 calcio bisolfito, E 228 potassio solfito acido" è inserito il seguente caso d'impiego: "albicocche secche, 2000 mg/kg". - Alle voci: "E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato" è inserito il seguente caso d'impiego: "insalata mista di verdure, 1000 mg/kg". b) Titolo I - C Antiossidanti. - Alla voce "E 330 acido citrico" è inserito il seguente caso d'impiego: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.". c) Titolo II - A Stabilizzanti, addensanti e gelificanti. - Alle voci "E 410 farina di semi di carrube ed E 412 farina di semi di guar" la dizione "salse 0,5%" è sostituita dalla seguente: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.". d) Titolo II - B Emulsionanti. - È inserita la voce: "sorbitano monostearato" con il seguente caso d'impiego: "lievito secco per la panificazione, 0,5%". e) Titolo III - Esaltatori di sapidità. - Alla voce "621 glutammato monosodico" la dizione "salse 1%, preparati per salse 1%" è sostituita dalla seguente: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.". 2. Nella sezione B dell'elenco allegato al decreto ministeriale del 22 dicembre 1967, viene inserita la dizione: "salse e preparati per salse (con esclusione dei prodotti a base di pomodoro), limitatamente all'impiego dei seguenti coloranti: E 101 lattoflavina, E 150 caramello, E 160 carotinoidi, E 162 rosso di barbabietola". 3. Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce "n. 14 amido acetilato a reticolazione adipica" è incluso il seguente caso d'impiego: "salse e preparati per salse, S.B.T.I.".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1994-07-26;558#art-1

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