Art. 2

Spese ammissibili

In vigore dal 1 gen 1995
1. Sono ammissibili: a) alle agevolazioni previste per le spese di ricerca di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge le spese indicate al punto 1 dell'allegato 5; b) alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione di cui al comma 4 del citato art. 8 le spese indicate al punto 2 dell'allegato 5. 2. Per fruire del credito d'imposta: a) per spese di ricerca, di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge, le imprese devono aver realizzato nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione di cui all', una quota prevalente del proprio fatturato nei comparti innovativi di cui all'allegato 6; b) per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, le imprese devono operare esclusivamente nei predetti comparti ed essere costituite a decorrere dal 25 ottobre 1991. Ai fini della determinazione della data di costituzione fa fede l'iscrizione presso il registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Le spese, ad eccezione, di quanto previsto dal successivo comma 4, s'intendono effettuate qualora il relativo costo sia stato interamente fatturato a decorrere dal 25 ottobre 1991, all'impresa acquirente, ovvero alla società di leasing nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, e siano stati effettuati pagamenti pari ad almeno il 30% del costo agevolabile. 4. Le spese relative al costo del personale s'intendono effettuate ove i medesimi costi siano stati sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991. 5. I costi di cui al comma 4 sono determinati sulla base delle retribuzioni del personale dipendente adibito ad attività di ricerca e sviluppo al netto di eventuali compensi extra contrattuali, di lavoro straordinario, di rimborsi spese e missioni. 6. I costi per i corsi di formazione del personale sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991. 7. Sono esclusi dalle agevolazioni: a) gli investimenti in beni ed i servizi consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1; b) gli investimenti per la costruzione di nuovi impianti sostenuti da imprese diverse dall'impresa richiedente ovvero realizzati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'; c) le spese fatturate anteriormente al 25 ottobre 1991; d) gli investimenti non fatturati, fatti salvi i costi del personale di cui al comma 4; e) gli investimenti oggetto di autofatturazione; f) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio dei beni. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonché, per le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge, le opere murarie comunque connesse all'acquisto di macchine e attrezzature; g) in relazione alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, gli investimenti effettuati successivamente allo scadere del terzo anno dalla data di iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo; h) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità Europee. 8. Alla dichiarazione di cui all' del presente decreto dovrà essere allegata una relazione illustrativa, volta ad inquadrare le spese sostenute nell'ambito di un piano aziendale e di sviluppo dell'attività di ricerca ovvero, per le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge, di nuove attività produttive.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1994-03-14;688#art-2

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