Art. 3
Revoca delle agevolazioni
In vigore dal 1 gen 1995
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 della legge, provvede alla revoca dei crediti d'imposta concessi, qualora:
a) i beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
b) per i medesimi investimenti siano state concesse altre agevolazioni ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge, da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità europee;
c) la documentazione necessaria non sia stata completata entro il termine di novanta giorni dalla richiesta degli enti o degli istituti convenzionati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) i controlli effettuati dai medesimi enti ed istituti o gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dal Ministero stesso ai sensi dell'art. 4 della legge, evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 8 e 10 della predetta legge, nonché dal presente decreto.
2. In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, secondo comma, della legge, sarà disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1.
L'esazione del suddetto importo verrà effettuata per il tramite degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 marzo 1994
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato SAVONA
Il Ministro delle finanza
GALLO
Visto, il Guardiasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 224
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1994-03-14;688#art-3