Art. 2

In vigore dal 1 mar 1994
1. Con successivi decreti si provvederà ad apportare integrazioni e aggiornamenti agli allegati I e II richiamati nell'articolo precedente. 2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 novembre 1993 Il Ministro: SAVONA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1994 Registro n. 1 Industria, foglio n. 2
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1993-11-30;591#art-2

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