Art. 2
2 / 2In vigore dal 1 mar 1994
1. Con successivi decreti si provvederà ad apportare integrazioni e aggiornamenti agli allegati I e II richiamati nell'articolo precedente.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 1993
Il Ministro: SAVONA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1993-11-30;591#art-2