Art. 6
In vigore dal 28 lug 1993
1. Le sostanze riportate nell'allegato I, sezione B del presente decreto, anche se utilizzate nei materiali e negli oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9, possono essere impiegate fino al 31 dicembre 1996.
2. La commercializzazione e l'uso di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentiti fino al 31 marzo 1995.
3. Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 aprile 1993
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1993
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 141
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1993-04-26;220#art-6