Art. 1

In vigore dal 28 lug 1993
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visti i decreti ministeriali: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 13 maggio 1985; 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987; 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991; 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Vista la direttiva del Consiglio n. 82/711/CEE che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva del Consiglio n. 85/572/CEE che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materla plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva della Commissione n. 92/39/CEE recante la prima modifica della direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari; Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 24 giugno 1992; Visto l' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Sentito il Consiglio Superiore di Sanità; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A: il seguente regolamento: . 1. I commi 2, 3 e 4 dell' del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituiti dal seguente: "Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l; b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare; c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1993-04-26;220#art-1

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