Titolo I

Art. 2

Data delle elezioni

In vigore dal 8 dic 1991
1. La data delle elezioni, unica per gli organi collegiali, centrali e periferici, è fissata con decreto del Ministro. 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno quattro mesi prima della data fissata per le elezioni.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-2

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