Titolo I
Art. 1
Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni
In vigore dal 8 dic 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;
Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;
Visto l' della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'A.S.S.T., pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1983;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1983;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982, che ha approvato il regolamento contenente le norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 1982;
Rilevata la necessità di procedere ad una revisione e ad un aggiornamento del predetto regolamento elettorale;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ad una nuova formulazione degli dello schema che preveda la rappresentabilità dei vigilanti di quinta categoria unitamente a quella di quarta categoria in quanto tale proposta non appare conforme ai criteri ispiratori dell'attuale ordinamento del personale;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alla sostituzione, all', comma 9 dello schema, della espressione "responsabili delle organizzazioni sindacali" con quella di "segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali" in quanto l'individuazione di un preciso organo statutario potrebbe determinare difficoltà interpretative;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 60527/4075 DL/CR del 31 luglio 1991);
ADOTTA il seguente regolamento:
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Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni
1. Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale nei seguenti organi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
1) consiglio di amministrazione;
2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.;
4) commissione centrale per gli uffici locali;
5) commissioni provinciali per gli uffici locali.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) le dizioni "dipendenti P.T." e "personale P.T." indicano tutto il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello di cui al successivo punto b);
b) le dizioni "dipendenti U.L.A." e "personale U.L.A." indicano tutto il personale degli uffici locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
c) le dizioni "dipendenti telefonici" e "personale telefonico" indicano il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) la dizione "categoria e/o/ categorie" deve intendersi riferita alle qualifiche funzionali comprese nella categoria o nelle categorie stesse, secondo quanto previsto dall' della legge 3 aprile 1979, n. 101, così come modificato dall' della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dai decreti ministeriali di attuazione, nonché dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-1