Titolo IV

Art. 16

Esclusione dall'elettorato attivo e passivo

In vigore dal 8 dic 1991
1. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, non abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni, nonché i dipendenti che, alla data delle elezioni, siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio. 2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che nell'ultimo triennio siano incorsi in sanzioni superiori alla censura e coloro che, alla data delle elezioni, siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio.
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