Titolo IV

Art. 11

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

In vigore dal 8 dic 1991
1. Salve le esclusioni di cui all', per l'elezione nel consiglio di amministrazione dei tre rappresentanti del personale P.T. e dei relativi supplenti, del rappresentante del personale U.L.A. e del relativo supplente, del rappresentante del personale telefonico e del relativo supplente sono elettori, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, mentre sono eleggibili, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, purchè abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni. 2. Sono, altresì, elettori del rappresentante del personale U.L.A. i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi alla data del decreto che indice le elezioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo