Art. 2

In vigore dal 25 ott 1990
L'art. 6 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 è sostituito dal seguente: "Art. 6. - I sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari devono essere effettuati a cura dell'autorità sanitaria competente, quando lo richiedano particolari circostanze e, comunque, almeno una volta all'anno. I controlli microbiologici delle acque devono essere effettuati con frequenza almeno trimestrale, e quelli chimici e fisici con frequenza almeno semestrale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1› agosto 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990 Registro n. 9 Sanità, foglio n. 175
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-01;256#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo