Art. 2
In vigore dal 25 ott 1990
L'art. 6 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - I sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari devono essere effettuati a cura dell'autorità sanitaria competente, quando lo richiedano particolari circostanze e, comunque, almeno una volta all'anno.
I controlli microbiologici delle acque devono essere effettuati con frequenza almeno trimestrale, e quelli chimici e fisici con frequenza almeno semestrale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 agosto 1990
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 175
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-01;256#art-2