Art. 1

In vigore dal 25 ott 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art.12; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse ed in particolare l'art. 4; Vista la direttiva n. 79/923/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; Preso atto della comparsa in alcune zone acquee del litorale italiano, sedi di giacimenti naturali o di allevamenti di molluschi eduli lamellibranchi, di alghe tossiche appartenenti al genere Dinophysis; Ritenuto di dover integrare le norme concernenti i requisiti biologici delle acque riportate all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 con condizioni più specifiche di monitoraggio delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi in essa allevati o raccolti, per il controllo delle specie algali e delle biotossine da essa derivate, stabilendo nel contempo le metodiche di analisi ed i criteri interpretativi dei relativi risultati; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 703/31.64/1447 del 1› agosto 1990; A D O T T A il seguente regolamento: . L'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Requisiti biologici delle acque). - I requisiti biologici delle acque approvate e condizionate devono essere tali da assicurare l'idoneità al consumo umano dei molluschi eduli lamellibranchi in esse raccolti o prodotti. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, si deve effettuare il controllo quali-quantitativo dei popolamenti fitoplanctonici nelle zone acquee con prelievi, almeno quindicinali, salvo condizioni meteomarine avverse, di campioni di acqua effettuati nello stesso punto possibilmente a tre diversi livelli (a mezzo metro dalla superficie, a metà della profondità, al fondo) e comunque a non meno di due diversi livelli, in stazioni di osservazione ben individuate, opportunamente prestabilite dalle competenti autorità regionali sulla base delle condizioni geomorfologiche dei fondali marini, dei possibili fattori di inquinamento ambientale, specie se provenienti dall'entroterra, e della influenza delle correnti marine. Il prelievo di acqua deve essere accompagnato da prelievi, nelle stesse zone acquee e con la stessa frequenza, di campioni di molluschi eduli lamellibranchi ad elevato potere filtrante (Mytilus sp., Ostrea sp. Tapes sp.) da sottoporre a determinazione delle biotossine idrosolubili P.S.P. (Paralytic Shellfish Poisoning), delle biotossine liposolubili N.S.P. (Neuroparalytic Shellfish Poisoning) e delle biotossine liposolubili D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) con i metodi di analisi emanati dal Ministero della sanità secondo le procedure previste dall'art. 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192. Si deve provvedere alla intensificazione dei controlli del fitoplancton nell'acqua ed a quelli delle biotossine nei molluschi eduli lamellibranchi, qualora si riscontri: la presenza di più di 1000 cellule di alghe del genere Dinophysis per litro di acqua; la presenza nell'acqua di alghe tossiche diverse dalla Dinophysis; la presenza di una o più delle citate biotossine nei molluschi. I campioni di molluschi eduli lamellibranchi devono possedere i seguenti requisiti biologici: a) non più di quaranta microgrammi di biotossina algale P.S.P. per 100 grammi di polpa (corpo del mollusco); b) biotossina algale N.S.P.: non determinabile; c) biotossina algale D.S.P.: in quantità tali da non presentare positività ai test prescritti. L'accertamento in campioni di molluschi eduli lamellibranchi di biotossine in quantità superiori a quelle indicate al precedente comma 4 comporta la sospensione temporanea, nelle zone acquee interessate al fenomeno algale, della raccolta, ai fini della commercializzazione per il consumo umano, dei molluschi eduli lamellibranchi, provenienti da impianti di allevamento o da banchi e giacimenti naturali, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità biologica previste al precedente comma 1. In deroga a quanto previsto al precedente comma 5 è consentita, limitatamente al ritrovamento nei molluschi di tossina D.S.P.: a) la raccolta, nelle zone acquee in cui si sono verificati fenomeni di presenza di alghe tossiche del genere Dinophysis, di molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie Venus Gallina o ad altre specie caratterizzate da scarsa attitudine fisiologica all'assorbimento della tossina D.S.P. Per tali molluschi l'immissione al consumo è comunque subordinata agli accertamenti con frequenza ravvicinata atti a comprovare la conformità ai requisiti biologici prescritti; b) la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi allo stadio biologico giovanile (novellame) nelle zone acquee in cui si sono verificati fenomeni di presenza di alghe tossiche del genere Dinophysis è consentita a condizione: 1) che siano destinati ad impianti di accrescimento ubicati nella zona costiera delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; 2) che la permanenza nei suddetti impianti non sia inferiore ad un periodo di tempo di almeno sei mesi; le modalità di attuazione della raccolta e del trasporto sulla terraferma di tali molluschi sono fissate dalle regioni sulla base delle direttive emanate dal Ministero della sanità. Per i fini previsti al precedente comma 4 si considerano ripristinate le condizioni di idoneità biologica delle zone acquee utilizzate per la raccolta o per l'allevamento dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo umano quando a tre controlli consecutivi effettuati su campioni di molluschi prelevati in giorni distinti, anche immediatamente successivi, nell'arco di quindici giorni, si sono avuti risultati analiticamente favorevoli".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-01;256#art-1

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