Art. 9

In vigore dal 20 set 1988
1. Nel decreto ministeriale 29 marzo 1974 le parole "dispositivi" o "dispositivi di equipaggiamento" che compaiono nell'oggetto, nel testo e negli vengono sostituite da "componenti o entità tecniche indipendenti". 2. Le parole "dispositivo" o "dispositivo di equipaggiamento" che compaiono agli sono sostituite dalle parole "componente o entità tecnica indipendente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 30 giugno 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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