Art. 3
In vigore dal 20 set 1988
1. Copia della documentazione informativa e della scheda di omologazione CEE riguardante un'entità tecnica indipendente o un componente vanno trasmesse a tutti gli Stati membri della CEE.
2. Copia della scheda di omologazione va inoltre rilasciata al titolare della omologazione stessa.
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto.ministeriale:1988-06-30;386#art-3