Art. 2
In vigore dal 20 set 1988
1. Se l'entità tecnica indipendente o il componente da omologare svolge la sua funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi di un veicolo e se, per questo motivo, è possibile verificare il rispetto di una o più prescrizioni soltanto se l'entità tecnica indipendente o il componente da omologare funziona in connessione con altri elementi del veicolo stesso, siano essi simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE del tipo di entità tecnica indipendente o di componente deve essere limitata di conseguenza.
2. In tal caso la scheda di omologazione CEE di un tipo di entità tecnica indipendente o di componente indica le eventuali prescrizioni di montaggio; all'atto dell'omologazione CEE del tipo di veicolo viene verificata l'osservanza di tali restrizioni e prescrizioni.
3. Il detentore di una scheda di omologazione CEE contenente, conformemente al precedente comma 2, restrizioni di utilizzazione, deve fornire, con ogni entità tecnica indipendente o componente prodotto, informazioni dettagliate in merito a tali restrizioni e deve indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto.ministeriale:1988-06-30;386#art-2