Art. 2

In vigore dal 31 mag 1990
1. L'immissione in commercio delle macchine indicate all' è consentita soltanto se dette macchine sono munite di una struttura di protezione in caso di ribaltamento accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CEE e l'etichetta di cui all', paragrafo 2, della direttiva n. 86/295/CEE.
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