Art. 1

In vigore dal 31 mag 1990
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva CEE n. 86/295 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità; EMANA il seguente decreto: . 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi del'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. La direttiva n. 86/295/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto. 3. Le macchine per cantiere cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe semprechè di potenza superiore a 15 Kw.
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