Allegato XVI Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984
Art. 4
In vigore dal 12 apr 1988
Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l'impiego dei gruppi elettrogeni nelle zone che essi considerano come sensibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-4-4