Art. 4
Allegato XVI Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 4

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In vigore dal 12 apr 1988
Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l'impiego dei gruppi elettrogeni nelle zone che essi considerano come sensibili.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-4-4