Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 4

In vigore dal 12 apr 1988
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare, nel rispetto del trattato e particolarmente degli articoli da 30 a 36, il livello del rumore percepito al posto di guida della gru a torre, purchè ciò non comporti l'obbligo di adattare le gru a torre conformi alla presente direttiva a specificazioni di emissione diverse ai sendi dell'allegato I della direttiva.
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