Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984
Art. 4
30 / 74In vigore dal 12 apr 1988
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare, nel rispetto del trattato e particolarmente degli articoli da 30 a 36, il livello del rumore percepito al posto di guida della gru a torre, purchè ciò non comporti l'obbligo di adattare le gru a torre conformi alla presente direttiva a specificazioni di emissione diverse ai sendi dell'allegato I della direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-4-2