Allegato XIV Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984
Art. 3
In vigore dal 12 apr 1988
1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di gruppo elettrogeno saldatura il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificato dall'allegato I della presente direttiva, non supera i livelli di potenza acustica ammessi indicati nella seguente tabella:
Livello di potenza acustica
ammesso in dB(A) 1pW a
decorrere
Corrente nominale massima
di saldatura da 18 mesi da 5 anni
dalla notifica dalla notifica della direttiva della direttiva
Inferiore o pari a 200 A 104 101
Superiore a 200 A 101 100
2. Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di gruppo elettrogeno di saldatura, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato II.
3. Per ogni tipo di gruppo elettrogeno di saldatura che certifica,l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell'attestato di certificAzione CEE il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro.
4. La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni. Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta entro dodici mesi prima della scadenza dei primi cinque anni.
Tuttavia, dopo cinque anni dalla notifica della direttiva, gli attestati di certificazione CEE perdono la loro validità, a meno che non siano stati rilasciati per gruppi elettrogeni di saldatura rispondenti al livello limite che entrerà in vigore a tale data.
5. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, dalla direttiva quadro, un gruppo elettrogeno di saldatura munito di certificato di conformità stabilito in base ad un attestato di certificazione CEE relativo ai valori del primo periodo non può più beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla notifica della direttiva; il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione.
6. Per ogni gruppo elettrogeno di saldatura costruito conformemente al tipo provvisto di attestato di certificazione CEE, il fabbricante completa il certificato di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV della direttiva quadro, nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE.
7. Su ogni gruppo elettrogeno di saldatura costruito conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato, in modo visibile, ben leggibile e indelebile, il livello di potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW, garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificato dall'allegato I della presente direttiva, nonché il simbolo (epsilon). Il modello di questa indicazione figura nell'allegato III della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-3-5