Allegato XIII Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 10

In vigore dal 12 apr 1988
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. BARRY
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-10-2

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