Allegato IX Direttiva del consiglio del 7 dicembre 1981

Art. 2

In vigore dal 12 apr 1988
1. Gli Stati memebri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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