Allegato IX Direttiva del consiglio del 7 dicembre 1981

Art. 1

In vigore dal 12 apr 1988
ALLEGATO IX DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (81/1051/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Comissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che negli Stati membri le disposizioni tendenti a limitare il rumore sui posti di guida, così come il metodo di misura del rumore, formano oggetto di disposizioni che differiscono da uno Stato membro all'altro, il che, quando esse sono applicate alle macchine per cantieri, istacola gli scambi di tali macchine; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni; considerando che la direttiva 79/113/CEE ha lo scopo di armonizzare i metodi di misurazione del livello sonoro delle macchine e dei materiali per cantieri; considerando che, nel corso della sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1978, i ministri dell'ambiente hanno dichiarato che le disposizioni tecniche per la misurazione del rumore sul posto di guida dell'operatore devono figurare negli allegati alle direttive particolari relative a ciascun tipo di macchina considerato; considerando che è opportuno riunire in un'unica direttiva tutte le disposizioni tecniche di carattere generale necessarie per determinare le emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: La direttiva 79/113/CEE è modificata dal testo seguente: 1. L', paragrafo 3, è costituito dal testo seguente: "3. Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli e forestali". 2. L' è sostituito dal testo seguente: " 1. Se una direttiva particlare prevedfe la deteminazione dell'emissione sonora delle macchine e dei materiali per cantieri di cui all', questa emissione deve essere determinata secondo le prescrizioni contenute nell'allegato I. 2. Se una direttiva particolare prevede la determinazione dell'emissione sonora nel (nei) posto (posti) di guida delle macchine e dei materiali per cantieri di cui all', questa emissione deve essere determinata secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II". 3. L', paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti la determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione". 4. L'allegato è modificato come segue: a) il titolo "allegato" diventa "allegato I"; b) i punti 4.2 e 6.5 sono soppressi. 5. È aggiunto un allegato II il cui testo figura in allegato alla presente direttiva.
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