Art. 3
La deroga concessa a norma dell’ si applica esclusivamente ai fini del progetto «Berlenga Sustentável».
Le autorità portoghesi provvedono affinché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il progetto «Berlenga Sustentável» è attuato in condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno e che non ostacolano la transizione verso l’energia rinnovabile, l’aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità o la gestione della domanda;
b)
l’autorità nazionale di regolazione è in grado di osservare e monitorare i costi del progetto «Berlenga Sustentável»;
c)
l’obbligo di separazione della contabilità previsto dall’articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 si applica anche al progetto «Berlenga Sustentável», e E-REDES o un nuovo concessionario tiene contabilità separate della proprietà e della gestione degli impianti di generazione;
d)
al fine di evitare sussidi incrociati, i costi del progetto «Berlenga Sustentável» non sono recuperati tramite le tariffe della rete di distribuzione bensì attraverso risorse separate.
Storico versioni
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