Art. 2

La deroga concessa a norma dell’ si applica fino al 29 luglio 2040. Le autorità portoghesi possono chiedere alla Commissione una proroga del periodo di deroga, a condizione che le comunichino se la ritengono necessaria con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del periodo di deroga di cui al primo comma. La deroga concessa a norma dell’ cessa di applicarsi al piccolo sistema isolato dell’isola di Berlenga in caso di raccordo dell’isola alla rete continentale o in caso di sviluppi importanti che potrebbero influire sulle condizioni alle quali è stata concessa. Le autorità portoghesi informano la Commissione di eventuali sviluppi in tal senso.
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