Art. 21
Indennità per persone disabili
Indennità per persone disabili
1. Su presentazione di una prova della disabilità riconosciuta, rilasciata da un’autorità nazionale competente, i tirocinanti con disabilità possono beneficiare di un’indennità supplementare fino al 50 % della borsa mensile. La procedura per richiedere tale indennità è pubblicata sul sito web dell’Ufficio tirocini.
2. In casi eccezionali e debitamente giustificati (ad esempio, la necessità di assistenza personale) può essere concesso un sostegno finanziario supplementare. La borsa mensile, l’indennità per persone disabili e il sostegno finanziario supplementare non possono tuttavia superare l’equivalente di due borse mensili.
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