Art. 20

Accertamenti su cittadini di paesi terzi

Accertamenti su cittadini di paesi terzi Qualora un servizio della Commissione desideri selezionare per un tirocinio un cittadino di un paese terzo cui deve concedere l’accesso a informazioni o reti della Commissione, la direzione Sicurezza della DG HR, su richiesta dell’Ufficio tirocini, effettua un accertamento sulla persona in questione per valutare i rischi potenziali e suggerire misure di mitigazione.
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