Art. 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«tirocinio Blue Book»: il programma ufficiale di tirocini della Commissione europea;
b)
«tirocinante»: la persona che partecipa al programma di tirocinio Blue Book, indipendentemente dalla sede di servizio;
c)
«Ufficio tirocini»: l’entità responsabile della gestione amministrativa del programma di tirocinio Blue Book;
d)
«candidato»: la persona che ha formalmente presentato la sua candidatura per un tirocinio Blue Book a prescindere dallo stato della selezione;
e)
«offerta di tirocinio»: l’offerta presentata dalla Commissione per concludere un contratto di tirocinio;
f)
«contratto di tirocinio»: la convenzione tra la Commissione e un tirocinante che stabilisce le condizioni del programma di tirocinio, compresi le responsabilità, gli obblighi e i benefici applicabili al tirocinante, nonché i diritti e le responsabilità della Commissione.
Storico versioni
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