Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «tirocinio Blue Book»: il programma ufficiale di tirocini della Commissione europea; b) «tirocinante»: la persona che partecipa al programma di tirocinio Blue Book, indipendentemente dalla sede di servizio; c) «Ufficio tirocini»: l’entità responsabile della gestione amministrativa del programma di tirocinio Blue Book; d) «candidato»: la persona che ha formalmente presentato la sua candidatura per un tirocinio Blue Book a prescindere dallo stato della selezione; e) «offerta di tirocinio»: l’offerta presentata dalla Commissione per concludere un contratto di tirocinio; f) «contratto di tirocinio»: la convenzione tra la Commissione e un tirocinante che stabilisce le condizioni del programma di tirocinio, compresi le responsabilità, gli obblighi e i benefici applicabili al tirocinante, nonché i diritti e le responsabilità della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D03791#art-2