Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il beneficiario nel settore della sicurezza e della difesa;
b)
rafforzare le capacità militari e di difesa complessive del beneficiario;
c)
sostenere lo sviluppo delle capacità di sorveglianza delle forze armate del beneficiario in prossimità delle frontiere del beneficiario;
d)
sostenere il rafforzamento della conoscenza situazionale del beneficiario e, di conseguenza, della sua capacità di proteggere il territorio nazionale da minacce esterne, compresi gruppi armati e attività illegali, e di proteggere la sua sovranità territoriale;
e)
migliorare le condizioni di sicurezza per la popolazione civile;
f)
migliorare la stabilità del paese e della regione.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
—
mezzi di sorveglianza.
La misura di assistenza finanzia inoltre forniture, lavori infrastrutturali e servizi connessi, compresa la formazione, ove necessario.
3. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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