Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il beneficiario nel settore della sicurezza e della difesa; b) rafforzare le capacità militari e di difesa complessive del beneficiario; c) sostenere lo sviluppo delle capacità di sorveglianza delle forze armate del beneficiario in prossimità delle frontiere del beneficiario; d) sostenere il rafforzamento della conoscenza situazionale del beneficiario e, di conseguenza, della sua capacità di proteggere il territorio nazionale da minacce esterne, compresi gruppi armati e attività illegali, e di proteggere la sua sovranità territoriale; e) migliorare le condizioni di sicurezza per la popolazione civile; f) migliorare la stabilità del paese e della regione. 2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: — mezzi di sorveglianza. La misura di assistenza finanzia inoltre forniture, lavori infrastrutturali e servizi connessi, compresa la formazione, ove necessario. 3.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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