Art. 1
Nella decisione (PESC) 2022/338, l’ è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 5 918 856 325,22EUR.»
;
2)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 5 918 856 325,22 EUR a seguito dell’adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.
4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio:
a)
l’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 446 374 895,54 EUR;
b)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1 386 484 776,34 EUR;
c)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 654 326 601,50 EUR;
d)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 10 febbraio 2023 è fissato a 473 000 113,21 EUR;
e)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 febbraio 2023 e il 18 marzo 2023 è fissato a 159 813 613,41 EUR;
f)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 19 marzo 2023 e il 15 aprile 2023 è fissato a 303 502 675,17 EUR;
g)
l’importo massimo di 1 926 312 719,65 EUR è ammissibile a decorrere dal 16 aprile 2023;
h)
oltre agli importi di cui alle lettere da a) a g), dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 è ammissibile l’importo massimo di 569 040 930,40 EUR per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili; e
i)
le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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