Art. 1

Art. 1

Nella decisione (PESC) 2022/338, l’ è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 5 918 856 325,22EUR.» ; 2) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 5 918 856 325,22 EUR a seguito dell’adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio: a) l’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 446 374 895,54 EUR; b) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1 386 484 776,34 EUR; c) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 654 326 601,50 EUR; d) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 10 febbraio 2023 è fissato a 473 000 113,21 EUR; e) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 febbraio 2023 e il 18 marzo 2023 è fissato a 159 813 613,41 EUR; f) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 19 marzo 2023 e il 15 aprile 2023 è fissato a 303 502 675,17 EUR; g) l’importo massimo di 1 926 312 719,65 EUR è ammissibile a decorrere dal 16 aprile 2023; h) oltre agli importi di cui alle lettere da a) a g), dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 è ammissibile l’importo massimo di 569 040 930,40 EUR per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili; e i) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.».
Storico versioni

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