Art. 16

Partecipazione di Stati terzi

Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’EUSM Libano. 2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire contributi e ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti, su raccomandazione del comandante militare e dell’EUMC, o del comandante dell’operazione civile, rispettivamente. 3.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura stabilita all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Se l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUSM Libano 4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi al pilastro civile o contributi militari significativi al pilastro militare hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati membri in termini di gestione quotidiana dell’EUSM Libano. 5.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’istituzione di un comitato dei contributori civile o militare, qualora gli Stati terzi forniscano contributi al pilastro civile o contributi militari significativi al pilastro militare.
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