Art. 2
Consapevolezza
Consapevolezza
1. Qualora si profili una minaccia spaziale, gli Stati membri, la Commissione, le pertinenti entità e agenzie della politica estera e di sicurezza comune (PESC), le pertinenti operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), a seconda dei casi, informano immediatamente l’alto rappresentante di tutte le informazioni a sua o loro disposizione che essi ritengano pertinenti.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio della minaccia spaziale e delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e sul funzionamento dei sistemi o sulla fornitura dei servizi interessati.
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