Art. 1

Oggetto

Oggetto 1.   La presente decisione istituisce l’architettura di risposta alle minacce spaziali (Space Threat Response Architecture – STRA) dell’Unione europea quale meccanismo di risposta alle minacce spaziali. La presente decisione stabilisce le responsabilità che devono essere esercitate dal Consiglio e dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») per quanto riguarda le minacce spaziali. 2.   Ai fini della presente decisione, per «minaccia spaziale» si intende: a) una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso di qualsiasi sistema spaziale; oppure b) una minaccia al funzionamento di qualsiasi sistema spaziale o alla fornitura di qualsiasi servizio spaziale, la cui negazione o interruzione potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. 3.   La STRA può essere utilizzata per rispondere a: a) una minaccia per la sicurezza di un singolo Stato membro o di un gruppo di Stati membri, compreso al territorio, ai sistemi e ai servizi spaziali o ad altre capacità pertinenti sotto l’autorità o il controllo di uno Stato membro o un gruppo di Stati membri; oppure b) una minaccia derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione o del programma dell’Unione per una connettività sicura, o una minaccia al funzionamento di uno di tali sistemi o alla fornitura di tali servizi.
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