Art. 2
Fatti salvi il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, la protezione temporanea di cui all’ della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, prorogata, ove applicabile, dall’ della decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 o dall’ della presente decisione, è concessa soltanto a coloro che sono in regola con i loro obblighi militari in Ucraina, previa presentazione, se del caso, della relativa prova.
Il presente articolo non si applica alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro al 30 luglio 2026 e che mantengono continuativamente tale status nello Stato membro in questione dopo tale data.
Storico versioni
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