Art. 1

La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’ della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409, (UE) 2024/1836 e (UE) 2025/1460, è prorogata di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2028.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1912#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo