Art. 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 ter è così modificato: a) il paragrafo 3 quinquies è soppresso; b) il paragrafo 14 bis è sostituito dal seguente: «14 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.» ; 2) all'articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;» ; 3) all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;» ; 4) l' novodecies bis è così modificato: a) i paragrafi 9 bis e 9 ter sono soppressi; b) il paragrafo 9 quater è sostituito dal seguente paragrafo: «9 quater.   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «9 septies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707 e 8708, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 5) all' vicies, il paragrafo 3 bis bis è sostituito dal seguente: «3 bis bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.» ; 6) all' duovicies, il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato consentire a cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A partire dal 25 agosto 2026 tale divieto si applica inoltre nel caso di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e che fornisce qualsiasi altro servizio di cripto-attività; quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114.» ; 7) all'articolo 2 quatervicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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