Art. 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 1 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 3 quinquies è soppresso;
b)
il paragrafo 14 bis è sostituito dal seguente:
«14 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.»
;
2)
all'articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»
;
3)
all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»
;
4)
l' novodecies bis è così modificato:
a)
i paragrafi 9 bis e 9 ter sono soppressi;
b)
il paragrafo 9 quater è sostituito dal seguente paragrafo:
«9 quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«9 septies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707 e 8708, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
5)
all' vicies, il paragrafo 3 bis bis è sostituito dal seguente:
«3 bis bis. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.»
;
6)
all' duovicies, il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:
«1 ter. A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato consentire a cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A partire dal 25 agosto 2026 tale divieto si applica inoltre nel caso di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e che fornisce qualsiasi altro servizio di cripto-attività; quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114.»
;
7)
all'articolo 2 quatervicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026D1847#art-1